IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle  persone
con disabilita' ed il relativo Protocollo opzionale, fatta a New York
il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge
3 marzo 2009, n. 18; 
  Visto il Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni  Unite
contro la tortura e altri  trattamenti  o  pene  crudeli,  inumani  o
degradanti, fatto a New York il 18 dicembre 2002, ratificato  e  reso
esecutivo ai sensi della legge 9 novembre 2012, n. 195; 
  Visto il regolamento (UE) 2016/679 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE; 
  Vista la legge 22 dicembre 2021, n. 227, recante «Delega al Governo
in materia di disabilita'» e, in particolare, l'articolo 2, comma  2,
lettera f), che prevede l'istituzione  del  Garante  nazionale  delle
disabilita', al fine di assicurare la piena attuazione  e  la  tutela
dei diritti e degli interessi delle persone con disabilita'; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14; 
  Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante  «Legge-quadro  per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
handicappate»; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche»; 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.  196,  concernente
«Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali,   recante
disposizioni  per   l'adeguamento   dell'ordinamento   nazionale   al
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione  delle  persone  fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla  libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE.»; 
  Vista la legge 1° marzo 2006, n. 67, recante «Misure per la  tutela
giudiziaria   delle    persone    con    disabilita'    vittime    di
discriminazioni»,  come  modificata  dal   decreto   legislativo   1°
settembre 2011, n. 150; 
  Visto il decreto legislativo 2 luglio  2010,  n.  104,  concernente
«Attuazione dell'articolo 44 della  legge  18  giugno  2009,  n.  69,
recante  delega   al   governo   per   il   riordino   del   processo
amministrativo»; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 17 luglio 2023; 
  Vista l'intesa intervenuta in sede di Conferenza unificata  di  cui
all'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella
riunione del 21 settembre 2023; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 novembre 2023; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  del  Senato  della
Repubblica e della Camera dei deputati, resi rispettivamente in  data
10 gennaio 2024 da parte della 10ª Commissione  Senato,  in  data  16
gennaio 2024 dalla 5ª Commissione Senato, e in data 16  gennaio  2024
dalla V Commissione e dalle Commissioni riunite I e XII della  Camera
dei deputati; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 31 gennaio 2024; 
  Sulla proposta del Ministro per le disabilita', di concerto  con  i
Ministri dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle  politiche
sociali,   della   salute,   della   giustizia,   per   la   pubblica
amministrazione  e  per  la  famiglia,  la  natalita'   e   le   pari
opportunita'; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
            Istituzione dell'Autorita' «Garante nazionale 
             dei diritti delle persone con disabilita'» 
 
  1. Al fine di assicurare la tutela, la  concreta  attuazione  e  la
promozione dei diritti delle persone con disabilita', in  conformita'
a quanto previsto dal diritto internazionale, dal diritto dell'Unione
europea e dalle norme nazionali, a decorrere dal 1° gennaio 2025,  e'
istituita l'Autorita' «Garante nazionale dei  diritti  delle  persone
con disabilita'», di seguito denominato «Garante»,  che  esercita  le
funzioni e i compiti ad  essa  assegnati  dal  presente  decreto  con
poteri autonomi di organizzazione, con indipendenza amministrativa  e
senza vincoli di subordinazione gerarchica. 
  2. Il Garante costituisce un'articolazione  del  sistema  nazionale
per la promozione e la  protezione  dei  diritti  delle  persone  con
disabilita', in attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite  sui
diritti delle persone  con  disabilita',  fatta  a  New  York  il  13
dicembre 2006 e ratificata e resa esecutiva con legge 3  marzo  2009,
n. 18, e  per  il  monitoraggio  della  sua  applicazione,  ai  sensi
dell'articolo 33, paragrafo 2, della medesima Convenzione, e opera in
collaborazione con l'Osservatorio nazionale  sulla  condizione  delle
persone con disabilita'. Il Garante, con riguardo  alle  persone  con
disabilita' che sono private  della  liberta'  personale,  individua,
ferme restando le rispettive competenze, forme di collaborazione  con
il Garante nazionale dei diritti delle persone private della liberta'
personale, di cui all'articolo 7 del decreto-legge 23 dicembre  2013,
n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio  2014,
n. 10. 
  3. Il Garante ha sede in Roma in  luogo  pienamente  accessibile  e
fruibile per le persone con disabilita'. 
 
                                     NOTE 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3 del testo  unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per gli atti dell'Unione europea  vengono  forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione europea (GUUE). 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta l'art. 76 della Costituzione: 
                «Art. 76. - L'esercizio  della  funzione  legislativa
          non  puo'  essere  delegato   al   Governo   se   non   con
          determinazione di principi e criteri direttivi  e  soltanto
          per tempo limitato e per oggetti definiti». 
              -  L'art.  87,   comma   quinto,   della   Costituzione
          conferisce al Presidente  della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi  valore  di
          legge e i regolamenti. 
              - La legge 3 marzo 2009, n. 18 (Ratifica ed  esecuzione
          della Convenzione delle Nazioni  Unite  sui  diritti  delle
          persone con disabilita', con Protocollo opzionale, fatta  a
          New   York   il   13   dicembre    2006    e    istituzione
          dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle  persone
          con disabilita') e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  14
          marzo 2009, n. 61. 
              - La  legge  9  novembre  2012,  n.  195  (Ratifica  ed
          esecuzione del Protocollo opzionale alla Convenzione  delle
          Nazioni Unite contro la tortura e altri trattamenti o  pene
          crudeli, inumani o degradanti,  fatto  a  New  York  il  18
          dicembre 2002.) e' pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  19
          novembre 2012, n. 270. 
              - Il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento  Europeo,
          del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle  persone
          fisiche con riguardo al  trattamento  dei  dati  personali,
          nonche' alla libera circolazione di tali dati e che  abroga
          la direttiva  95/46/CE,  e'  pubblicato  nella  G.U.U.E.  4
          maggio 2016, n. 119. 
              - Si riporta il comma 2, lettera f) dell'art.  2  della
          legge 22 dicembre  2021,  n.  227  (Delega  al  Governo  in
          materia di disabilita'): 
              «2. Il  Governo  si  attiene  ai  seguenti  principi  e
          criteri direttivi: 
                a)  con  riguardo  alle  definizioni  concernenti  la
          condizione di disabilita' e alla revisione, al  riordino  e
          alla semplificazione della normativa di settore: 
                  1) adozione di  una  definizione  di  "disabilita'"
          coerente con l'art. 1, secondo paragrafo, della Convenzione
          delle  Nazioni  Unite  sui  diritti   delle   persone   con
          disabilita', anche integrando la legge 5 febbraio 1992,  n.
          104,  e  introducendo  disposizioni   che   prevedano   una
          valutazione di  base  della  disabilita'  distinta  da  una
          successiva    valutazione     multidimensionale     fondata
          sull'approccio bio-psico-sociale, attivabile dalla  persona
          con disabilita' o da chi la  rappresenta,  previa  adeguata
          informazione sugli interventi, sostegni e benefici cui puo'
          accedere, finalizzata  al  progetto  di  vita  individuale,
          personalizzato e partecipato di cui  alla  lettera  c)  del
          presente comma e assicurando l'adozione di criteri idonei a
          tenere nella dovuta considerazione le differenze di genere; 
                  2) adozione  della  Classificazione  internazionale
          del funzionamento,  della  disabilita'  e  della  salute  -
          International Classification of Functioning, Disability and
          Health (ICF), approvata dalla 54a Assemblea mondiale  della
          sanita' il  22  maggio  2001,  e  dei  correlati  strumenti
          tecnico-operativi di valutazione, ai fini della descrizione
          e dell'analisi del funzionamento, della disabilita' e della
          salute, congiuntamente alla  versione  adottata  in  Italia
          della Classificazione internazionale delle  malattie  (ICD)
          dell'Organizzazione mondiale della sanita' e a  ogni  altra
          eventuale scala di valutazione  disponibile  e  consolidata
          nella letteratura scientifica e nella pratica clinica; 
                  3) separazione dei percorsi valutativi previsti per
          le persone anziane da quelli previsti per gli adulti  e  da
          quelli previsti per i minori; 
                  4) adozione  di  una  definizione  di  "profilo  di
          funzionamento" coerente con l'ICF  e  con  le  disposizioni
          della Convenzione delle Nazioni  Unite  sui  diritti  delle
          persone con disabilita' e che tenga conto dell'ICD; 
                  5) introduzione nella legge  5  febbraio  1992,  n.
          104,  della  definizione  di  "accomodamento  ragionevole",
          prevedendo adeguati strumenti di  tutela  coerenti  con  le
          disposizioni della  Convenzione  delle  Nazioni  Unite  sui
          diritti delle persone con disabilita'; 
                b) con riguardo all'accertamento della disabilita'  e
          alla revisione dei suoi processi valutativi di base: 
                  1) previsione che, in conformita' alle  indicazioni
          dell'ICF e tenuto conto dell'ICD, la  valutazione  di  base
          accerti, ai sensi dell'art. 3 della legge 5 febbraio  1992,
          n. 104, come modificato  in  coerenza  con  la  Convenzione
          delle  Nazioni  Unite  sui  diritti   delle   persone   con
          disabilita', la condizione di disabilita' e  le  necessita'
          di sostegno, di sostegno intensivo o di  restrizione  della
          partecipazione della persona ai fini dei correlati benefici
          o istituti; 
                  2) al fine di semplificare gli aspetti  procedurali
          e  organizzativi  in  modo  da  assicurare   tempestivita',
          efficienza,  trasparenza  e  tutela   della   persona   con
          disabilita', razionalizzazione e unificazione  in  un'unica
          procedura del processo valutativo di base  ai  sensi  della
          legge 5 febbraio 1992, n. 104, degli accertamenti afferenti
          all'invalidita' civile ai sensi della legge 30 marzo  1971,
          n. 118, alla cecita' civile ai sensi della legge 27  maggio
          1970, n. 382, e della legge 3 aprile  2001,  n.  138,  alla
          sordita' civile ai sensi della legge  26  maggio  1970,  n.
          381, alla sordocecita' ai sensi della legge 24 giugno 2010,
          n. 107, delle valutazioni propedeutiche  all'individuazione
          degli alunni con disabilita' di cui all'art. 1, comma  181,
          lettera c), numero 5), della legge 13 luglio 2015, n.  107,
          all'accertamento della disabilita' ai fini  dell'inclusione
          lavorativa ai sensi della legge 12 marzo  1999,  n.  68,  e
          dell'art. 1, comma 1, lettera c), del  decreto  legislativo
          14 settembre 2015, n. 151, e alla concessione di assistenza
          protesica, sanitaria  e  riabilitativa,  delle  valutazioni
          utili alla definizione del concetto di non  autosufficienza
          e delle valutazioni  relative  al  possesso  dei  requisiti
          necessari per l'accesso ad agevolazioni fiscali, tributarie
          e  relative  alla   mobilita'   nonche'   di   ogni   altro
          accertamento  dell'invalidita'  previsto  dalla   normativa
          vigente,  confermando  e  garantendo  la   specificita'   e
          l'autonoma rilevanza di ciascuna forma di disabilita'; 
                  3) previsione che, in conformita' alla  definizione
          di disabilita' e in coerenza con le classificazioni  ICD  e
          ICF, con decreto del Ministro della salute, di concerto con
          il Ministro dell'economia e delle finanze, con  l'Autorita'
          politica delegata  in  materia  di  disabilita'  e  con  il
          Ministro del lavoro e delle politiche sociali, si  provveda
          al progressivo aggiornamento delle definizioni, dei criteri
          e delle modalita' di accertamento dell'invalidita' previsti
          dal decreto del Ministro della  sanita'  5  febbraio  1992,
          pubblicato nel Supplemento ordinario n.  43  alla  Gazzetta
          Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992; 
                  4)  affidamento  a  un  unico   soggetto   pubblico
          dell'esclusiva  competenza  medico-legale  sulle  procedure
          valutative di cui al numero 2), garantendone  l'omogeneita'
          nel  territorio  nazionale  e  realizzando,  anche  a  fini
          deflativi del contenzioso giudiziario, una  semplificazione
          e   razionalizzazione   degli   aspetti    procedurali    e
          organizzativi  del  processo  valutativo  di  base,   anche
          prevedendo  procedimenti  semplificati  di  riesame  o   di
          rivalutazione,   in   modo   che   siano   assicurate    la
          tempestivita',  l'efficienza  e  la  trasparenza  e   siano
          riconosciute la tutela e la  rappresentanza  della  persona
          con disabilita',  in  tutte  le  fasi  della  procedura  di
          accertamento della condizione di disabilita', garantendo la
          partecipazione  delle  associazioni  di  categoria  di  cui
          all'art. 1, comma 3, della legge 15 ottobre 1990, n. 295; 
                  5) previsione di un efficace e trasparente  sistema
          di  controlli  sull'adeguatezza  delle  prestazioni   rese,
          garantendo l'interoperabilita' tra le banche di  dati  gia'
          esistenti,   prevedendo   anche    specifiche    situazioni
          comportanti l'irrivedibilita' nel tempo, fermi  restando  i
          casi di esonero gia' stabiliti dalla normativa vigente; 
                c) con riguardo  alla  valutazione  multidimensionale
          della disabilita' e alla realizzazione del progetto di vita
          individuale, personalizzato e partecipato: 
                  1) prevedere  modalita'  di  coordinamento  tra  le
          amministrazioni   competenti   per   l'integrazione   della
          programmazione sociale e sanitaria nazionale e regionale; 
                  2) prevedere che la  valutazione  multidimensionale
          sia svolta attraverso l'istituzione e  l'organizzazione  di
          unita' di valutazione multidimensionale composte in modo da
          assicurare l'integrazione  degli  interventi  di  presa  in
          carico, di valutazione e di progettazione  da  parte  delle
          amministrazioni  competenti  in  ambito  sociosanitario   e
          socio-assistenziale, ferme  restando  le  prestazioni  gia'
          individuate dal decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri 12 gennaio 2017, concernente  la  definizione  dei
          livelli essenziali di  assistenza  nel  settore  sanitario,
          pubblicato  nel   Supplemento   ordinario   alla   Gazzetta
          Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017; 
                  3) prevedere che la  valutazione  multidimensionale
          sia svolta  tenendo  conto  delle  indicazioni  dell'ICF  e
          dell'ICD e che definisca un profilo di funzionamento  della
          persona, necessario alla predisposizione  del  progetto  di
          vita  individuale,  personalizzato  e  partecipato   e   al
          monitoraggio dei suoi  effetti  nel  tempo,  tenendo  conto
          delle differenti disabilita' nell'ambito della valutazione; 
                  4) prevedere che la  valutazione  multidimensionale
          assicuri, sulla base di un  approccio  multidisciplinare  e
          con la partecipazione della persona con  disabilita'  e  di
          chi la rappresenta, l'elaborazione di un progetto  di  vita
          individuale,  personalizzato  e   partecipato,   il   quale
          individui i sostegni e gli  accomodamenti  ragionevoli  che
          garantiscano l'effettivo  godimento  dei  diritti  e  delle
          liberta'  fondamentali,  tra   cui   la   possibilita'   di
          scegliere, in assenza di discriminazioni, il proprio  luogo
          di  residenza  e  un'adeguata  soluzione  abitativa,  anche
          promuovendo il diritto alla domiciliarita' delle cure e dei
          sostegni socio-assistenziali; 
                  5) prevedere che il progetto di  vita  individuale,
          personalizzato e partecipato sia diretto a  realizzare  gli
          obiettivi della persona  con  disabilita'  secondo  i  suoi
          desideri, le sue aspettative e le sue scelte, migliorandone
          le condizioni personali e di salute nonche' la qualita'  di
          vita nei suoi vari ambiti, individuando  le  barriere  e  i
          facilitatori  che  incidono  sui   contesti   di   vita   e
          rispettando  i   principi   al   riguardo   sanciti   dalla
          Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti  delle  persone
          con disabilita', indicando gli  strumenti,  le  risorse,  i
          servizi,  le  misure,  gli  accomodamenti  ragionevoli  che
          devono essere adottati per la realizzazione del progetto  e
          che  sono  necessari  a  compensare  le  limitazioni   alle
          attivita' e a favorire la partecipazione della persona  con
          disabilita' nei diversi ambiti della  vita  e  nei  diversi
          contesti  di  riferimento,  compresi  quelli  lavorativi  e
          scolastici nonche' quelli culturali e sportivi, e  in  ogni
          altro contesto di inclusione sociale; 
                  6)  assicurare   l'adozione   degli   accomodamenti
          ragionevoli    necessari    a    consentire     l'effettiva
          individuazione    ed     espressione     della     volonta'
          dell'interessato e la sua piena comprensione delle misure e
          dei sostegni attivabili, al fine di garantire alla  persona
          con disabilita', anche quando sia soggetta a una misura  di
          protezione giuridica o  abbia  necessita'  di  sostegni  ad
          altissima  intensita',   la   piena   partecipazione   alla
          valutazione   multidimensionale,    all'elaborazione    del
          progetto di vita individuale, personalizzato e  partecipato
          e  all'attuazione  dello  stesso  con  modalita'  tali   da
          garantire la soddisfazione della persona interessata; 
                  7)   prevedere   che   sia    garantita    comunque
          l'attuazione   del   progetto    di    vita    individuale,
          personalizzato  e  partecipato,  al  variare  del  contesto
          territoriale e  di  vita  della  persona  con  disabilita',
          mediante le  risorse  umane  e  strumentali  di  rispettiva
          competenza degli enti locali e delle regioni ai sensi della
          normativa vigente; 
                  8) assicurare che, su richiesta della  persona  con
          disabilita' o di chi  la  rappresenta,  l'elaborazione  del
          progetto di vita individuale, personalizzato e  partecipato
          coinvolga attivamente anche gli  enti  del  Terzo  settore,
          attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione ai
          sensi degli articoli 55 e 56 del codice del Terzo  settore,
          di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117; 
                  9) prevedere che nel progetto di vita  individuale,
          personalizzato e partecipato sia indicato  l'insieme  delle
          risorse umane, professionali, tecnologiche, strumentali  ed
          economiche, pubbliche e private, attivabili anche  in  seno
          alla comunita'  territoriale  e  al  sistema  dei  supporti
          informali, volte a dare attuazione  al  progetto  medesimo,
          stabilendo ipotesi in cui lo stesso, in tutto o  in  parte,
          possa essere autogestito, con  obbligo  di  rendicontazione
          secondo criteri predefiniti nel progetto stesso; 
                  10) prevedere che, nell'ambito del progetto di vita
          individuale,   personalizzato    e    partecipato,    siano
          individuati tutti i sostegni  e  gli  interventi  idonei  e
          pertinenti a garantire il superamento delle  condizioni  di
          emarginazione e il godimento, su base  di  eguaglianza  con
          gli altri, dei diritti e delle liberta' fondamentali e  che
          la  loro  attuazione   sia   garantita   anche   attraverso
          l'accomodamento  ragionevole  di  cui  all'art.   2   della
          Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti  delle  persone
          con disabilita'; 
                  11) prevedere che nel progetto di vita individuale,
          personalizzato  e  partecipato  siano  individuate   figure
          professionali aventi il compito di curare la  realizzazione
          del progetto,  monitorarne  l'attuazione  e  assicurare  il
          confronto con la persona  con  disabilita'  e  con  i  suoi
          referenti   familiari,   ferma   restandola   facolta'   di
          autogestione  del  progetto  da  parte  della  persona  con
          disabilita'; 
                  12) prevedere che, nell'ambito del progetto di vita
          individuale,  personalizzato  e  partecipato   diretto   ad
          assicurare  l'inclusione  e  la   partecipazione   sociale,
          compreso l'esercizio dei diritti  all'affettivita'  e  alla
          socialita', possano essere individuati sostegni  e  servizi
          per  l'abitare  in  autonomia  e  modelli   di   assistenza
          personale autogestita che supportino la  vita  indipendente
          delle persone con disabilita' in eta'  adulta,  favorendone
          la       deistituzionalizzazione       e       prevenendone
          l'istituzionalizzazione, come previsto  dall'art.  8  della
          legge 5  febbraio  1992,  n.  104,  e  dall'art.  19  della
          Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti  delle  persone
          con disabilita', anche mediante l'attuazione coordinata dei
          progetti delle missioni 5 e 6  del  PNRR  e  attraverso  le
          misure previste dalla legge 22 giugno 2016, n. 112; 
                  13)  prevedere  eventuali  forme  di  finanziamento
          aggiuntivo  per  le  finalita'  di  cui  al  numero  12)  e
          meccanismi  di  riconversione  delle  risorse   attualmente
          destinate all'assistenza nell'ambito di istituti  a  favore
          dei servizi di supporto alla  domiciliarita'  e  alla  vita
          indipendente; 
                d) con riguardo  all'informatizzazione  dei  processi
          valutativi e di archiviazione, istituire, nell'ambito degli
          interventi previsti  nel  PNRR,  piattaforme  informatiche,
          accessibili e fruibili ai sensi della legge 9 gennaio 2004,
          n. 4, e intero-perabili con quelle esistenti alla  data  di
          entrata  in  vigore  dei  decreti  legislativi,  che,   nel
          rispetto  del  principio  della   riservatezza   dei   dati
          personali,   coadiuvino    i    processi    valutativi    e
          l'elaborazione   dei   progetti   di   vita    individuali,
          personalizzati e partecipati, consentano  la  consultazione
          delle certificazioni e  delle  informazioni  riguardanti  i
          benefici economici, previdenziali  e  assistenziali  e  gli
          interventi di assistenza sociosanitaria che  spettano  alla
          persona   con   disabilita',   garantendo    comunque    la
          semplificazione delle condizioni di esercizio  dei  diritti
          delle  persone  con  disabilita'  e  la   possibilita'   di
          effettuare controlli, e contengano  anche  le  informazioni
          relative ai benefici eventualmente spettanti ai familiari o
          alle persone che hanno cura della persona con disabilita'; 
                e) con riguardo  alla  riqualificazione  dei  servizi
          pubblici in materia di inclusione e  accessibilita',  fermi
          restando gli obblighi derivanti dalla normativa vigente: 
                  1) prevedere che  presso  ciascuna  amministrazione
          possa essere individuata una figura  dirigenziale  preposta
          alla programmazione strategica della piena  accessibilita',
          fisica e digitale, delle  amministrazioni  da  parte  delle
          persone con disabilita', nell'ambito del piano integrato di
          attivita'  e  organizzazione  previsto  dall'art.   6   del
          decreto-legge  9  giugno  2021,  n.  80,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113; 
                  2) prevedere la partecipazione  dei  rappresentanti
          delle   associazioni   delle   persone   con    disabilita'
          maggiormente rappresentative alla formazione della  sezione
          del piano relativa alla programmazione strategica di cui al
          numero 1); 
                  3)  introdurre,  anche  al  fine  di  una  corretta
          allocazione   delle   risorse,   tra   gli   obiettivi   di
          produttivita' delle amministrazioni, di cui all'art. 5  del
          decreto  legislativo  27  ottobre  2009,  n.  150,   quelli
          specificamente  volti  a  rendere  effettive   l'inclusione
          sociale e le possibilita'  di  accesso  delle  persone  con
          disabilita'; 
                  4)   prevedere   che   i    rappresentanti    delle
          associazioni  delle   persone   con   disabilita'   possano
          presentare osservazioni sui documenti di cui  all'art.  10,
          comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009,  n.  150,
          relativamente ai profili che riguardano le possibilita'  di
          accesso  e   l'inclusione   sociale   delle   persone   con
          disabilita'; 
                  5)  prevedere  che  il  rispetto  degli   obiettivi
          derivanti  dalla  programmazione  strategica  della   piena
          accessibilita', fisica e digitale, delle amministrazioni da
          parte delle persone con disabilita' sia  inserito  tra  gli
          obiettivi  da  valutare  ai  fini  della  performance   del
          personale dirigenziale; 
                  6) prevedere la nomina,  da  parte  dei  datori  di
          lavoro  pubblici,  di  un  responsabile  del  processo   di
          inserimento delle persone con disabilita' nell'ambiente  di
          lavoro, ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, anche al
          fine  di  garantire  l'accomodamento  ragionevole  di   cui
          all'art. 3, comma 3-bis, del decreto legislativo  9  luglio
          2003, n. 216; 
                  7) prevedere l'obbligo,  per  i  concessionari  dei
          pubblici servizi, di indicare nella  carta  dei  servizi  i
          livelli di qualita' del  servizio  erogato  che  assicurino
          alle persone  con  disabilita'  l'effettiva  accessibilita'
          delle prestazioni, evidenziando quelli obbligatori ai sensi
          della normativa vigente; 
                  8) estendere  il  ricorso  per  l'efficienza  delle
          amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici, di
          cui al decreto legislativo 20 dicembre 2009, n.  198,  alla
          mancata  attuazione  o  alla  violazione  dei  livelli   di
          qualita' dei servizi essenziali per l'inclusione sociale  e
          la possibilita' di accesso delle  persone  con  disabilita'
          oppure degli obblighi previsti dalla normativa  vigente  in
          materia; 
                f)  con  riguardo  all'istituzione  di   un   Garante
          nazionale delle disabilita': 
                  1)   istituire   il   Garante    nazionale    delle
          disabilita',  quale  organo  di   natura   indipendente   e
          collegiale, competente per la tutela e  la  promozione  dei
          diritti delle persone con disabilita'; 
                  2) definire le competenze, i poteri, i requisiti  e
          la struttura organizzativa del Garante, disciplinandone  le
          procedure e attribuendo a esso le seguenti funzioni: 
                    2.1)  raccogliere  segnalazioni  da  persone  con
          disabilita' che denuncino discriminazioni o violazioni  dei
          propri diritti, anche attraverso la previsione di un centro
          di contatto a cio' dedicato; 
                    2.2) vigilare sul rispetto dei  diritti  e  sulla
          conformita'  alle  norme  e  ai  principi  stabiliti  dalla
          Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti  delle  persone
          con disabilita',  dalla  Costituzione,  dalle  leggi  dello
          Stato e dai regolamenti; 
                    2.3) svolgere verifiche, d'ufficio o a seguito di
          segnalazione, sull'esistenza di fenomeni  discriminatori  e
          richiedere  alle  amministrazioni  e  ai  concessionari  di
          pubblici servizi le informazioni e  i  documenti  necessari
          allo svolgimento delle funzioni di sua competenza; 
                    2.4)  formulare  raccomandazioni  e  pareri  alle
          amministrazioni e  ai  concessionari  pubblici  interessati
          sulle  segnalazioni  raccolte,   anche   in   relazione   a
          specifiche situazioni e  nei  confronti  di  singoli  enti,
          sollecitando   o   proponendo    interventi,    misure    o
          accomodamenti ragionevoli idonei a superare  le  criticita'
          riscontrate; 
                    2.5) promuovere  una  cultura  del  rispetto  dei
          diritti delle persone con disabilita'  attraverso  campagne
          di sensibilizzazione e comunicazione e progetti  di  azioni
          positive, in particolare nelle istituzioni scolastiche,  in
          collaborazione  con  le  amministrazioni   competenti   per
          materia; 
                    2.6)  trasmettere   annualmente   una   relazione
          sull'attivita' svolta alle Camere nonche' al Presidente del
          Consiglio  dei  ministri  ovvero   all'Autorita'   politica
          delegata in materia di disabilita'; 
                g) 
                h)  con   riguardo   alle   disposizioni   finali   e
          transitorie: 
                  1)  coordinare  le  disposizioni   introdotte   dai
          decreti legislativi di cui all'art.  1  con  quelle  ancora
          vigenti, comprese  quelle  relative  agli  incentivi  e  ai
          sussidi di natura economica e ai  relativi  fondi,  facendo
          salvi le  prestazioni,  i  servizi,  le  agevolazioni  e  i
          trasferimenti  monetari  gia'  erogati   ai   sensi   della
          normativa vigente in  materia  di  invalidita'  civile,  di
          cecita' civile, di sordita'  civile  e  di  sordocecita'  e
          della legge 5 febbraio 1992, n. 104, anche con  riferimento
          alla   nuova   tabella   indicativa    delle    percentuali
          d'invalidita' per le minorazioni e malattie invalidanti, di
          cui al decreto del Ministro della sanita' 5 febbraio  1992,
          pubblicato nel Supplemento ordinario n.  43  alla  Gazzetta
          Ufficiale  n.  47  del  26  febbraio  1992,  al   fine   di
          salvaguardare i diritti gia' acquisiti; 
                  2) definire, anche avvalendosi del  supporto  della
          Commissione  tecnica  per  i  fabbisogni  standard  di  cui
          all'art. 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,
          le  procedure  volte  alla   determinazione   dei   livelli
          essenziali delle prestazioni, di cui all'art. 117,  secondo
          comma, lettera m), della Costituzione,  con  riguardo  alle
          prestazioni in favore delle persone  con  disabilita',  con
          l'individuazione   di   una   disciplina    di    carattere
          transitorio, nelle  more  dell'effettiva  applicazione  dei
          livelli essenziali delle prestazioni, volta a individuare e
          garantire   obiettivi   di   servizio,    promuovendo    la
          collaborazione  tra  i  soggetti  pubblici  e  i   privati,
          compresi gli enti operanti nel Terzo settore.». 
              - Si riporta l'art. 14 della legge 23  agosto  1988  n.
          400 (Disciplina dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento
          della Presidenza del Consiglio  dei  ministri),  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.: 
                «Art.  14  (Decreti  legislativi).  -  1.  I  decreti
          legislativi adottati dal  Governo  ai  sensi  dell'art.  76
          della  Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente   della
          Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo»  e
          con  l'indicazione,   nel   preambolo,   della   legge   di
          delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
          e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
          legge di delegazione. 
                2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
          entro il termine fissato dalla  legge  di  delegazione;  il
          testo del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo  e'
          trasmesso  al   Presidente   della   Repubblica,   per   la
          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 
                3. Se la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una
          pluralita' di oggetti  distinti  suscettibili  di  separata
          disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu'  atti
          successivi per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti.  In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione, il Governo informa  periodicamente  le  Camere
          sui criteri che  segue  nell'organizzazione  dell'esercizio
          della delega. 
                4. In ogni caso,  qualora  il  termine  previsto  per
          l'esercizio della delega ecceda i due anni, il  Governo  e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti delegati. Il parere e' espresso  dalle  Commissioni
          permanenti delle due Camere competenti  per  materia  entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni non  ritenute  corrispondenti  alle  direttive
          della legge di delegazione. Il Governo, nei  trenta  giorni
          successivi, esaminato il parere, ritrasmette,  con  le  sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni,  i  testi  alle
          Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni.». 
              -  La  legge  5  febbraio  1992,   n.   104,   recante:
          «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e  i
          diritti delle persone handicappate»,  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 1992, n. 39, S.O n. 30. 
              -  Il  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,
          recante: «Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle
          dipendenze delle amministrazioni pubbliche», e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O. 
              -  Il  decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196
          recante:  «Codice  in  materia  di  protezione   dei   dati
          personali,   recante   disposizioni    per    l'adeguamento
          dell'ordinamento nazionale, reca recante  disposizioni  per
          l'adeguamento  dell'ordinamento  nazionale  al  regolamento
          (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle  persone
          fisiche con riguardo al  trattamento  dei  dati  personali,
          nonche' alla libera circolazione di tali dati e che  abroga
          la  direttiva  95/46/CE»,  e'  pubblicato  nella   Gazzetta
          Ufficiale del 29 luglio 2003, n. 174 S. O. n. 123). 
              - La legge 1° marzo 2006, n. 67, recante:  «Misure  per
          la tutela giudiziaria delle persone con disabilita' vittime
          di discriminazioni» e' pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale
          del 6 marzo 2006, n. 54. 
              -  Il  decreto  legislativo  2  luglio  2010,  n.  104,
          concernente: «Attuazione dell'art. 44 della legge 18 giugno
          2009, n. 69, recante delega al Governo per il riordino  del
          processo  amministrativo»,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale del 7 luglio 2010, n. 156, S.O. n. 148. 
              - Si riporta l'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto
          1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni
          della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
          regioni e le province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  ed
          unificazione, per le materie  ed  i  compiti  di  interesse
          comune delle regioni, delle province e dei comuni,  con  la
          Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali.): 
                «Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie  locali
          e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
          autonomie locali e' unificata per le materie ed  i  compiti
          di interesse comune  delle  regioni,  delle  province,  dei
          comuni  e  delle  comunita'  montane,  con  la   Conferenza
          Stato-regioni. 
                2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le  citta'  individuate  dall'art.  17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
                3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 
                4. La Conferenza unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per la legge 3 marzo 2009, n. 18 si veda  nelle  note
          alle premesse. 
              - Si riporta l'art. 7  del  decreto-legge  23  dicembre
          2013, n. 146 (Misure urgenti in tema di tutela dei  diritti
          fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata  della
          popolazione  carceraria),  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10: 
                «Art. 7 (Garante nazionale dei diritti delle  persone
          detenute o private  della  liberta'  personale).  -  1.  E'
          istituito, presso il Ministero della giustizia, il  Garante
          nazionale dei diritti  delle  persone  detenute  o  private
          della liberta' personale, di  seguito  denominato  "Garante
          nazionale". 
                2. Il Garante nazionale e'  costituito  in  collegio,
          composto dal presidente e da due membri, i quali restano in
          carica per cinque anni non prorogabili.  Essi  sono  scelti
          tra    persone,    non    dipendenti    delle     pubbliche
          amministrazioni, che assicurano indipendenza  e  competenza
          nelle discipline afferenti alla tutela dei diritti umani, e
          sono nominati, previa delibera del Consiglio dei  ministri,
          con decreto del  presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
          sentite le competenti commissioni parlamentari. 
                3. I componenti del  Garante  nazionale  non  possono
          assumere  cariche  istituzionali,  anche  elettive,  ovvero
          incarichi di  responsabilita'  in  partiti  politici.  Sono
          immediatamente sostituiti in  caso  di  dimissioni,  morte,
          incompatibilita' sopravvenuta, accertato impedimento fisico
          o  psichico,   grave   violazione   dei   doveri   inerenti
          all'ufficio, ovvero nel  caso  in  cui  riportino  condanna
          penale definitiva per delitto non colposo. Essi  non  hanno
          diritto  ad  indennita'  od  emolumenti   per   l'attivita'
          prestata, fermo  restando  il  diritto  al  rimborso  delle
          spese. 
                4. Alle dipendenze  del  Garante  nazionale,  che  si
          avvale delle strutture e delle risorse messe a disposizione
          dal Ministro  della  giustizia,  e'  istituito  un  ufficio
          composto da personale dello  stesso  Ministero,  scelto  in
          funzione  delle  conoscenze  acquisite  negli   ambiti   di
          competenza del Garante.  La  struttura  e  la  composizione
          dell'ufficio sono determinate  con  successivo  regolamento
          del Ministro della giustizia, da adottarsi entro  tre  mesi
          dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 
                5.  Il  Garante  nazionale,  oltre  a  promuovere   e
          favorire  rapporti  di   collaborazione   con   i   garanti
          territoriali,  ovvero  con   altre   figure   istituzionali
          comunque denominate,  che  hanno  competenza  nelle  stesse
          materie: 
                  a) vigila, affinche'  l'esecuzione  della  custodia
          dei detenuti, degli internati, dei  soggetti  sottoposti  a
          custodia  cautelare  in  carcere  o  ad  altre   forme   di
          limitazione  della  liberta'  personale  sia   attuata   in
          conformita'  alle  norme  e  ai  principi  stabiliti  dalla
          Costituzione, dalle convenzioni internazionali sui  diritti
          umani ratificate dall'Italia, dalle leggi dello Stato e dai
          regolamenti; 
                  b) visita, senza necessita' di autorizzazione,  gli
          istituti penitenziari, gli ospedali psichiatrici giudiziari
          e le strutture sanitarie destinate ad accogliere le persone
          sottoposte a misure di sicurezza  detentive,  le  comunita'
          terapeutiche e  di  accoglienza  o  comunque  le  strutture
          pubbliche e private dove si trovano  persone  sottoposte  a
          misure alternative o alla misura  cautelare  degli  arresti
          domiciliari, gli istituti penali per minori e le  comunita'
          di  accoglienza  per  minori  sottoposti  a   provvedimenti
          dell'autorita' giudiziaria, nonche', previo avviso e  senza
          che  da  cio'  possa  derivare  danno  per   le   attivita'
          investigative in corso, le camere di sicurezza delle  Forze
          di  polizia,  accedendo,  senza  restrizioni,  a  qualunque
          locale  adibito  o  comunque   funzionale   alle   esigenze
          restrittive; 
                  c) prende visione, previo  consenso  anche  verbale
          dell'interessato, degli atti contenuti nel fascicolo  della
          persona detenuta  o  privata  della  liberta'  personale  e
          comunque  degli  atti   riferibili   alle   condizioni   di
          detenzione o di privazione della liberta'; 
                  d) richiede alle amministrazioni responsabili delle
          strutture indicate alla lettera  b)  le  informazioni  e  i
          documenti necessari; nel caso in cui l'amministrazione  non
          fornisca risposta nel termine di trenta giorni, informa  il
          magistrato di sorveglianza  competente  e  puo'  richiedere
          l'emissione di un ordine di esibizione; 
                  e) verifica il rispetto degli adempimenti  connessi
          ai diritti previsti agli articoli 20,  21,  22,  e  23  del
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica  31  agosto   1999,   n.   394,   e   successive
          modificazioni, presso i  centri  di  identificazione  e  di
          espulsione previsti dall'art. 14 del testo unico di cui  al
          decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286,  e  successive
          modificazioni,  accedendo  senza  restrizione   alcuna   in
          qualunque locale; 
                  f)     formula      specifiche      raccomandazioni
          all'amministrazione interessata, se accerta violazioni alle
          norme dell'ordinamento ovvero la fondatezza delle istanze e
          dei reclami proposti ai sensi dell'art. 35 della  legge  26
          luglio 1975, n. 354. L'amministrazione interessata, in caso
          di diniego, comunica il dissenso motivato  nel  termine  di
          trenta giorni; 
                  g)    tramette    annualmente     una     relazione
          sull'attivita'  svolta  ai  Presidenti  del  Senato   della
          Repubblica e della Camera dei deputati, nonche' al Ministro
          dell'interno e al Ministro della giustizia.».